Chi e' il Consulente Tecnico di Parte (CTP)?
Il Consulente Tecnico di Parte, o Perito Forense, e' una figura che va assumendo sempre maggiore importanza nei processi civili e penali, come si puo' ben vedere dalle cronache mass-mediatiche dei casi piu' eclatanti.
Nell'ambito del procedimento civile e penale emerge nettamente il ruolo ricoperto da questa figura professionale, le cui perizie rappresentano spesso la chiave di volta dell'intero dibattimento processuale.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio o Perito del Tribunale svolge infatti un importante ruolo, specialmente laddove l'esito della Causa e' legato alla corretta valutazione di aspetti di natura squisitamente tecnica.
Per queste ragioni, essere rappresentati da un Consulente Tecnico di Parte con capacita' e conoscenze adeguate e' condizione essenziale per vedere accolte le proprie tesi dal CTU, in primo luogo, e dal Giudice, allo scopo di giungere ad una sentenza favorevole.
Nel sistema processuale italiano vige, prevalentemente, il sistema accusatorio, che tende a mettere su un piano paritario di facolta' e diritti la posizione, pur sempre contrapposta, tra accusa e difesa davanti al giudice il quale si trova in una posizione super partes.
Attualmente ritroviamo questo sistema nel diritto processuale statunitense, a cui si e' ispirata la legge 397/2000, nonche' la riforma dell'art. 111 Cost. che ha introdotto il principio di parita' tra accusa e difesa attraverso il cosiddetto "giusto processo".
In tale contesto l'accusa e' incaricata di promuove l'azione penale nella fase pre-processuale e, su di essa, incombe la prova della reita', mentre l'avvocato della difesa tutela l'imputato mediante la contestazione delle prove della sua innocenza e attraverso la produzione di prove a discarico.
Infatti, caratteristica peculiare su cui e' incentrato il nostro sistema di procedura penale e' l'assenza di prove precostituite e l' oralita' della loro assunzione durante il dibattimento.
Quindi, a norma della legge 397/2000 (Disposizioni in materia di indagini difensive), il difensore ha facolta' di svolgere indagini, di natura investigativa e preventiva, a favore del proprio assistito nelle forme e per le finalita' stabilite nel titolo VI-bis del c.p.p.(Attivita' investigativa del difensore) dal momento in cui questi gli conferisce l'incarico professionale, che deve risultare da atto scritto, a norma dell'art. 327-bis c.p.p.
L'avvocato puo' conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attivita' investigativa, sia acquisendo notizie direttamente, sia incaricando un Investigatore Privato Autorizzato o un Consulente Tecnico di fiducia.
Ecco quindi aprirsi nuove opportunita' lavorative per queste due ultime figure professionali.
In particolare, il Consulente Tecnico di Parte, (CTP) e' l'esperto al quale una delle parti in causa conferisce l'incarico peritale, quale soggetto competente in uno specifico settore, ovvero nel ramo tecnico/scientifico pertinente alla causa stessa.
Il CTP ha anche il compito, nell'interesse di una delle parti, di affiancare il Consulente Tecnico di Ufficio, (CTU) nell'espletamento del suo incarico, formulando osservazioni a supporto o critica dei risultati ai quali il Perito del Giudice sara' giunto.
Mi sono riferito, a proposito dell'incarico professionale del CTP, a "una delle parti in causa" poiche' anche il P.M. e' una delle parti del processo e precisamente l'accusa. Come tale, ha facolta' di incaricare un suo Consulente di Parte.
Quando e a quale scopo le parti ricorrono alla prestazione professionale di un CTP?
Ovviamente quando si ravvisi la necessita' di una consulenza, riguardante la materia del contendere, fondata su particolari cognizioni tecnico-scientifiche di cui il consulente stesso ha accertata competenza, conoscenza e professionalita', esperienza e pratica.
In tale contesto e' fondamentale il rapporto di fiducia tra il committente e chi fornisce consulenza, fondato sulla notorieta' del perito o sui titoli accademici e professionali che egli possiede.
Certo, in questo contesto, il consulente non e' un mero raccoglitore di prove a carico/discarico. La consulenza tecnica, infatti, non e' un mezzo di prova, ma serve solo a chiarire i fatti indicati dalle parti.
E' sempre auspicabile che l'avvocato della difesa interagisca con il proprio Consulente Tecnico esprimendogli le sue necessita' legali, allo scopo di far coincidere al meglio l'elaborato peritale con gli aspetti di maggior rilevanza giuridica.
Il consulente o perito, dal canto suo, dovra' informarlo in che misura la verita' scientifica e le esigenze giuridiche possano coniugarsi, avviando cosi' uno scambio di vedute intorno alle esigenze reciproche.
In pratica l'avvocato ed il consulente trasmetteranno al Giudice la propria visione, parziale, dei fatti. Il Giudice a sua volta, nella ricerca della verita', incarichera', se lo ritiene opportuno, un suo esperto di fiducia, il Consulente o Perito d'Ufficio (CTU), che dovra' comunicargli, stavolta in modo imparziale, la sua visione dei fatti.
Al contrario del Consulente Tecnico d'Ufficio, il Consulente di Parte non e' tenuto a prestare giuramento ed ha ampia facolta' di accettare, rifiutare o rimettere l'incarico in ogni momento. E' inoltre esonerato dall'obbligo di cooperare con l'autorita' giudiziaria avendo liberta' di atti e prestazioni con il solo limite nel divieto di ostacolare illegittimamente l'attivita' del CTU.
Chi e' il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU)?
Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e' un professionista, iscritto in albi speciali tenuti dai Tribunali, che viene incaricato dal Giudice a norma dell'art. 61, capo III del codice di procedura civile, quando, ai fini della sua decisione, ravvisa la necessita' di una consulenza riguardante la materia del contendere fondata su particolari cognizioni scientifiche che, per la loro specificita', non fanno parte del bagaglio culturale di conoscenze del magistrato.
All'atto della nomina, il CTU presta giuramento in apposita udienza ed ha l'obbligo di cooperare con l'autorita' giudiziaria. Nello svolgimento del proprio incarico e' un Ausiliario del Giudice, ha quindi il ruolo di Pubblico Ufficiale, concorre alla formazione del giudizio, ed e' tenuto al segreto circa i risultati del proprio lavoro.
Compito di questa figura professionale e' rispondere ai quesiti posti dal Giudice sugli elementi sottoposti a giudizio che rientrano nella sua specifica area di competenza e conoscenza, attraverso la produzione di un elaborato scritto, firmato e depositato nei termini stabiliti presso la cancelleria del Giudice stesso.
Le conclusioni tecniche fornite al Giudice saranno il risultato di un procedimento logico ben preciso, riferito a documentazione e dati certi e corredato da affermazioni rigorosamente delimitate all'ambito di cui e' incaricato.
La perizia cosi' fornita ha la funzione di illuminare e chiarire, imparzialmente, al Giudice gli aspetti specialistici sui quali ha competenza il CTU. Sulla base di questa consulenza, il Giudice emette la sentenza che, ovviamente, e' appellabile.
Nel procedimento civile, il Consulente Tecnico di Ufficio puo' anche essere incaricato di un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP).
Si tratta di un istituto processuale introdotto dalla Legge 80/2005, (ex Art. 696 bis c.p.c.) avente due finalita'; una conciliativa ed una cognitiva.
L'ATP viene predisposto dal Presidente del Tribunale su ricorso di una parte che chiede venga accertato, sotto l'aspetto tecnico, uno stato di fatto.
Nell'ambito della ATP, il consulente deve pronunciarsi anche sulle cause che hanno prodotto il danno, al contrario di quanto avveniva fino a pochi anni addietro, quando il professionista doveva solo accertare lo stato di fatto e non poteva ne' doveva pronunciarsi sulle cause, pena l'annullamento della ATP.
Come si diventa Consulente Tecnico d'Ufficio?
Il Consulente Tecnico e' una figura professionale sempre piu' richiesta nelle aule dei Tribunali. Anche le compagnie assicurative, quando hanno necessita' di nominare un proprio consulente di parte (CTP), fanno spesso riferimento all'albo dei CTU tenuto in appositi elenchi in tutti i Tribunali. Lo stesso dicasi degli Studi Legali o delle Agenzie Private di Investigazione. E' quindi molto importante, per chi volesse iniziare questa appassionante attivita', iscriversi a tali elenchi.
Vediamo dunque quali sono i passi burocratici da compiere. Innanzitutto e' possibile iscriversi sia ai Tribunali Civili che a quelli Penali o anche solo a uno di questi.
L'albo e' tenuto dal Presidente del Tribunale e le decisioni relative all'ammissione all'albo sono sottoposte alla delibera di un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un rappresentante dell'Ordine professionale. Per coloro che fanno parte di categorie non organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi, non sono provviste di albi professionali, il rappresentante dell'Ordine professionale e' sostituito da un funzionario della Camera di Commercio. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
L'iscrizione nell'albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio puo' essere richiesta mediante domanda al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'aspirante CTU risiede o ha il domicilio professionale, e deve contenere la dichiarazione di iscrizione all'ordine professionale o alla Camera di Commercio, l'indicazione della Categoria e della specialita' prescelta, che puo' anche essere piu' d'una.
Poiche' ogni singolo Tribunale adotta regole leggermente differenti, vi consiglio di rivolgervi all'ufficio dei CTU del Tribunale nelle cui circoscrizione avete la residenza, richiedendo l'apposito modulo di iscrizione e l'elenco delle specialita'.
Ad esempio, se risiedete a Roma, potete scaricare il modulo per l'iscrizione cliccando su: Modello di iscrizione CTU
Potete inoltre ottenere maggiori chiarimenti sulle prassi da seguire e utilissime istruzioni, cliccando su: Istruzioni per l'iscrizione all'Albo dei CTU del Tribunale Civile di Roma
Quindi, ricapitolando:
1) Scaricate e stampate la domanda di iscrizione all'Albo, su carta bollata da euro 14,62 ( potete iscrivervi per un massimo di quattro materie)
2) Allegate una marca da bollo da 6,20 euro, per diritti
3) Allegate una fotocopia di documento di identita' non scaduto e del codice fiscale
4) Allegate il vostro curriculum, firmato
5) Allegate titoli e documenti vari per dimostrare la vostra speciale competenza tecnica e l'esperienza professionale acquisita (titoli scolastici, attestazione di terzi, eventuali perizie o consulenze di parte, comprovanti lo svolgimento di attivita' professionale, eventuali pubblicazioni ecc.)
6) Al momento della presentazione della domanda presso l'ufficio CTU, ritirate e compilate dinanzi al funzionario incaricato, il modello di autocertificazione.
(Nota: Quanto sopra ha valore puramente indicativo e si riferisce all'Ufficio CTU del Tribunale Civile di Roma. Per le altre citta', controllate i moduli da compilare).
Se vi iscrivete come medici non specialisti, dovete allegare il certificato degli esami sostenuti e la laurea, in fotocopia.
Di norma i Tribunali si prendono almeno tre mesi di tempo per portare a termine la pratica.
Nel caso la vostra domanda di iscrizione sia accolta favorevolmente, riceverete una raccomandata dall'ufficio Consulenti Tecnici del Tribunale, nella quale si attesta (finalmente!) l'accoglimento della vostra richiesta.
A questo punto avrete 30 giorni di tempo per effettuare il pagamento dell'importo di 168,00 euro, mediante bollettino postale sul c.c.p. n. 8003, intestato all'Ufficio Registro Tasse Concessioni Governative, indicando sul retro il motivo del versamento che, nel vostro caso, sara': causale 8617.
Ricordate che, a norma dell'art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n.641, nel caso di mancato pagamento della tassa la pratica di iscrizione non avra' seguito.
Ricordate inoltre che, ai sensi dell'art. 15 comma 2 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo C.T.U. e che gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Giudice sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio competente l'eventuale cessazione dell'attivita' professionale, il cambiamento dell'indirizzo di residenza e/o del numero telefonico.
Attenzione; l'art. 15 comma 2 delle disp. att. c.p.p. ci dice che nessuno puo' iscriversi negli albi dei CTU di piu' Tribunali, ma assolutamente nulla ci impedisce di "renderci disponibili" verso di questi!
Infatti, se la vostra "specialita'" e' particolarmente rara, (ad esempio, la mia specializzazione in meccanica serraturiera e casseforti e' decisamente rara e solo in un paio di Tribunali si trovano CTU registrati per questa materia) puo' capitare che un Tribunale, diverso da quello dove voi siete registrati, abbia bisogno di una consulenza tecnica e non trovi, nel proprio albo dei CTU, la figura competente.
In questo caso la vostra disponibilita' sara' altamente apprezzata. Ricordate comunque di inviare la vostra dichiarazione solamente ai Tribunali che non siano troppo distanti dalla vostra residenza, per ovvi motivi.
Potete scaricare il modulo per offrire la vostra disponibilita' cliccando su: Formulario CTU altro tribunale (PDF)
Se invece preferite completarlo al computer e stamparlo, magari sulla vostra carta intestata, quando e' pronto, potete scaricarlo in formato word: Formulario CTU altro tribunale (word)
La stesura dell'elaborato peritale
La redazione un elaborato peritale, non e' sempre cosa facile. Si debbono seguire certe prassi, impostare la pagina in modo corretto, ecc.
Credo di fare cosa utile allegando, alla fine di questo paragrafo, un link a due modelli, liberamente scaricabili e modificabili, in formato word, di una relazione peritale e di un verbale di accesso su carta intestata, che potrete personalizzare con il vostro nome, dando un aspetto decisamente professionale al documento.
In linea di massima, comunque, l'elaborato peritale deve rispondere con chiarezza e in modo inequivoco, ai quesiti posti dal sig. Giudice.
Certamente, non e' facile descrivere situazioni complesse o parlare di dispositivi tecnici in maniera comprensibile ed esaustiva, tuttavia anche in questo consiste l'abilita' del consulente e la sua esperienza e' fondamentale nel chiarire, con l'uso di termini, parole e concetti semplici, il suo pensiero.
In ogni caso il C.T.U. deve aver ben chiaro il principio che, giuridicamente, la sua consulenza non sempre costituira' elemento di prova per il procedimento in corso, bensi' un mezzo che coadiuvera' il Giudice nella valutazione degli elementi probatori.
Punti qualificanti di un elaborato peritale sono, oltre all'uso corretto dell'italiano dal punto di vista sintattico e grammaticale, la capacita' di sintesi e la capacita' di esporre concetti di natura tecnica o specialistica, in modo piano e comprensibile.
L'uso del mezzo fotografico contribuisce spesso ed in modo determinante al raggiungimento di quanto sopra. La foto digitale, infatti, insieme ai programmi di elaborazione grafica dell'immagine e agli elaboratori di testo, sono altrettanti mezzi che, correttamente utilizzati, facilitano enormemente il lavoro del consulente, permettendo il raggiungimento di un'ottimale qualita' e chiarezza espressiva.
Un po' di bibliografia...
Esistono davvero poche pubblicazioni per informarsi sul tema dell'attivita' peritale e imparare a muoversi con disinvoltura in questa interessante ed appagante attivita' professionale. Alcune di queste sono addirittura esaurite e non piu' ristampate.
Per questo motivo elenco qui di seguito alcuni libri che consiglio di acquistare e, dopo averli studiati con attenzione, tenere sempre a portata di mano.
Contengono infatti indicazioni dettagliate sugli aspetti della procedura, sulla richiesta e liquidazione dei compensi ed esempi di corretta redazione delle perizie, oltre a importanti accenni alla normativa giurisprudenziale:
-Gennaro Brescia; Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale, Maggioli editore. euro 44,00 (ISBN: 8838768412)
(Nota: cercate l'edizione del luglio 2007, con questo codice ISBN. Le edizioni successive costano molto di piu' e non introducono novita' significative).
Questo manuale descrive in maniera chiara ed esaustiva, tutti gli aspetti concernenti la consulenza tecnica nel processo civile e la perizia in quello penale.
Prende in considerazione la liquidazione dei compensi e propone diversi formulari e modelli che facilitano le varie operazioni, compresa l'iscrizione all'albo dei CTU, la redazione di verbali ecc.
Completa il tutto un CD allegato, con il programma per il calcolo della parcella.
-Giulia Gasparini, Carmine Ippolito; Consulenti tecnici e periti, Edizioni Giuridiche Simone. euro 26,00 (ISBN: 9788824494175)
Questo libro e' suddiviso in due parti: nella prima troviamo una esauriente raccolta dei principali istituti e della normativa che regola l'attivita' dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, di Parte e dei Periti. Nella seconda e' presentata una corposa casistica con con esempi di perizie e consulenze tecniche, con modelli adattabili alle esigenze del professionista impegnato nella stesura dell'elaborato.
-Luciano De Stefani; Esperienze di un C.T.U. ediz. I.W.A. euro 25,00 (ISBN: 9788876330018)
Un CD allegato, riporta in formato PDF tutto il libro, con utili modelli da copiare.
L'iscrizione nel Ruolo Periti ed Esperti, presso le Camere di Commercio
Esiste anche un'altro elenco, consultato da avvocati, compagnie di assicurazione, investigatori privati ecc. alla ricerca di un Consulente di Parte. Si tratta del Ruolo Periti ed Esperti tenuto presso le Camere di Commercio.
Qui di seguito la pagina che ci interessa della Camera di Commercio di Roma.
Il modello da scaricare e stampare: Domanda di iscrizione.
L'elenco completo delle categorie e sottocategorie a cui fare riferimento: Elenco categorie.
Quindi, ricapitolando:
1) Scaricate, stampate e compilate la domanda di iscrizione al Ruolo Periti ed Esperti e applicate una marca da bollo da euro 14,62 (potete iscrivervi per un massimo di tre categorie, purche' affini tra loro)
2) Allegate titoli e documenti, anche in fotocopia, comprovanti la vostra idoneita' all'esercizio dell'attivita' di perito ed esperto nelle categorie/sub categorie scelte (vanno bene anche dichiarazioni di terzi, per collaborazioni nelle quali abbiate redatto perizie di parte)
3) Fotocopia del titolo di studio
4) Ricevuta del versamento di euro 31,00 per diritti di segreteria sul c/c postale n. 35801000 intestato alla Camera di Commercio
5) Ricevuta del versamento di euro 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato alla Ufficio del Registro, Tasse e concessioni governative
6) Solo nel caso i cui l'aspirante debba essere sottoposto a colloquio, dovrete integrare i diritti di segreteria con un versamento di euro 46,00 sul c/c postale n. 35801000 intestato alla Camera di Commercio.
(Nota: Quanto sopra ha valore puramente indicativo e si riferisce alla Camera di Commercio di Roma, per le altre citta', controllate i nn. di c/c, le cifre da versare e i moduli da compilare).
Siti internet per periti e consulenti tecnici
Esistono vari siti e blog che riuniscono i periti ed i consulenti tecnici.
Consiglio vivamente l'iscrizione, poiche' le discussioni e i consigli operativi che se ne possono ricavare sono, a mio avviso, insostituibili per il continuo aggiornamento e per la crescita professionale.
Inoltre questa e' un'ulteriore occasione per far conoscere il proprio nome e la propria attivita', nell'ambiente. Vediamo alcuni link a tali siti specialistici:
_________________
Collegio periti ed esperti italiani iscritti nei ruoli dei Tribunali, C.C.I.A e albi professionali
La quota di iscrizione e' di 50,00 euro piu' una quota annua di 160,00 euro, per un totale di 210,00 euro.
Periodicamente vengono organizzati, in varie citta', corsi di aggiornamento professionale riguardanti la procedura peritale, la stesura delle relazioni tecniche, le parcelle e corsi di specializzazione su varie materie inerenti, ad esempio, le perizie su mobili antichi, sui diamanti e sui preziosi ecc.
Mediamente l'iscrizione a questi corsi implica il versamento di 100,00 euro piu' IVA.
Certamente le cifre richieste sono un minimo impegnative, ma la professionalita' dei docenti, di tutto l'apparato e la qualita' dell'aggiornamento e della crescita professionale che tutto cio' rende possibile, giustifica, a mio vedere, tali costi.
_________________
Consulenti tecnici.it Il network dei professionisti, periti e consulenti tecnici d'Italia
Inserendo i vostri dati all'interno del portale potrete rendere note le caratteristiche della vostra attivita' professionale, rendendo possibile essere contattati da chi avesse necessita' di una perizia o una consulenza in ambito giudiziale o stragiudiziale.
Inoltre, una volta effettuata la registrazione, che e' assolutamente gratuita, potrete condividere con gli altri consulenti, documenti e consigli utili per la professione. (I consulenti attualmente registrati sono oltre 17.000)
Questo sito offre, a mio parere, un valido aiuto per aumentare la propria visibilita'. Oltretutto, in maniera gratuita.
Una volta registrati potrete collaborare inserendo informazioni tecniche specifiche che la vostra esperienza vi suggerira'. In tal modo aumenterete il "punteggio" legato al vostro nome e salirete verso i primi posti nell'elenco, accrescendo la vostra visibilita'.
Da sottolineare la presenza di numerosi formulari e verbali da scaricare e usare liberamente.
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Un sito interessante e ben costruito, ricco di notizie, modulistica, software specifico ecc.
"Il portale del ctu" organizza, in varie citta' d'Italia, corsi di aggiornamento/perfezionamento, a livelli decisamente professionali e con docenti di altissimo profilo.
L'iscrizione costa 100 euro piu' IVA e da' diritto, oltre all'iscrizione al database interno, utile per promuovere la propria attivita', allo sconto sui corsi di aggiornamento.
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Ancora qualche consiglio bibliografico...
Vorrei infine suggerire qualche pubblicazione che, anche se non di importanza "vitale", tuttavia sarebbe utile avere nella "cassetta degli attrezzi" del buon perito/consulente:
- Giuseppe Ruggiero; Compendio delle investigazioni difensive, Giuffre'. euro 27,00 (ISBN: 9788814098864)
(Si tratta di un testo agile e approfondito, con richiami storici e giurisprudenziali, utilissimo a chi, come consulente di parte, deve conoscere il tema delle investigazioni difensive, alle quali puo' essere chiamato a partecipare, in collaborazione con il legale dell'imputato, vedasi in proposito la legge 7 dicembre 2000, n.397, nello svolgimento del procedimento penale basato sul rispetto dei principi del contraddittorio, della parita' tra le parti e della parita' dei mezzi a disposizione).
-Codice di procedura penale non commentato, ediz. 2011, Maggioli editore. euro 12,50 (ISBN: 9788838765146)
-Codice penale non commentato, ediz. 2011, Maggioli editore. euro 13,00 (ISBN: 9788838765227)
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